Art. 19.
(Ufficio stampa).

      1. È istituito presso gli organi della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, l'ufficio stampa. Esso è reso funzionale da un adeguato numero di operatori designati con deliberazioni dai rispettivi consigli.
      2. L'ufficio stampa, in piena autonomia, cura la redazione di una pubblicazione periodica inerente l'attività svolta dalla rappresentanza dei militari e sui principali provvedimenti legislativi in corso di approvazione.
      3. Per la tempestiva, efficace e capillare informazione è costituito un sito internet proprio della rappresentanza dei militari e una pagina sul servizio Televideo RAI volti ad informare sulle attività correnti, con particolare riferimento ai provvedimenti legislativi di maggior interesse per il benessere del personale militare e delle loro famiglie. Al sito internet sono collegati i COBAR.